OKASA MAXI

IL SERVIZIO ALL INCLUSIVE PRIMA DEL ROGITO

OKASA MAXI

perchè?

La recente normativa impone l’obbligo della conformità della planimetria catastale in sede di compravendita, causa nullità dell’atto.

Con il servizio OKASA ROGITO saremo noi a garantire al tuo posto la regolarità del tuo immobile.

Cos'è Okasa Maxi?

Un servizio che consente di avviare la pratica edilizia SCIA* ti permetterà per la regolarizzazione urbanistica dell’immobile e avere una nuova planimetria catastale

Come Funziona?

Sopralluogo sempre gratuito

Un nostro tecnico effettua un sopralluogo e rilievo gratuito per raccogliere le informazioni necessarie all’ aggiornamento della planimetria catastale

Aggiornamento catastale

Realizziamo la nuova planimetria catastale e la presentiamo presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate

Redazione della pratica edilizia

Predisponiamo la pratica edilizia presso il Municipio di competenza, completa di tutti gli allegati.

Generazione pratica online

La vostra pratica viene messa a disposizione online, al sicuro sul nostro portale, pronta per essere visionata dalla vostra Agenzia immobiliare o dal vostro studio Notarile

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Cos’è e a cosa serve la SCIA

La SCIA -Segnalazione Certificata Inizio Attività, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78. Di recente è stata modificata con il DL 21.6.2013 n. 69 convertito con L. 9.8.2013 n. 98 (c.d. Decreto del Fare) e dal DL 133 del 12.09.2014, convertito con L.11.11.2014, n. 164 (c.d. Sblocca Italia).

La SCIA si applica a tutti quegli interventi precedentemente attuabili in DIA, ma non a quelli precedentemente soggetti a DIA in alternativa al PdC – permesso di costruire.

La SCIA è un titolo edilizio, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente, in una tacita forma di autocertificazione.

Nella SCIA, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato, che attesta ed autocertifica, sotto la sua responsabilità, con il supporto del tecnico di fiducia, l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell’intervento.

I lavori possono cominciare dalla data di presentazione della SCIA. Se sono presenti dei vincoli di tipo ambientale, paesaggistico o culturale, bisogna invece aspettare che arrivi l’autorizzazione dell’ente competente alla tutela del vincolo (Soprintendenza, Parco, ecc.).
L’Amministrazione comunale, nel termine di 35 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività. La Scia, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78. Di recente è stata modificata con il DL 21.6.2013 n. 69 convertito con L. 9.8.2013 n. 98 (c.d. Decreto del Fare)

Quando è possibile utilizzare la scia?

La SCIA si applica a tutti quegli interventi che, per la normativa statale, erano precedentemente soggetti a DIA e non al PdC – permesso di costruire, ovvero:

  1. Interventi di MO – MANUTENZIONE ORDINARIA su immobili vincolati.
  2. Interventi di MS – MANUTENZIONE STRAORDINARIA che comportano effetti significativi sulle parti strutturali dell’edificio quali:- – Sostituzioni di parti anche strutturali dell’unità immobiliare, (es. porzioni di solaio, travi ammalorate, ecc.); apertura e/o chiusura di vani porta su muratura portante, previa verifica strutturale e nel rispetto delle norme vigenti all’interno della singola unità.- Interventi di RC – RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO quali:

– Sostituzione di infissi esterni con altri aventi caratteristiche diverse rispetto ai preesistenti;
– Rivestimenti e coloriture di prospetti esterni se con modifiche rispetto ai preesistenti;
– Sostituzione dei manti di copertura se con caratteristiche diverse rispetto ai preesistenti;
– Realizzazione di soppalchi non praticabili e quindi non costituenti superfici utili, con altezza utile non superiore a m. 1.50;
– Nuova installazione di impianti tecnologici, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili se posti anche parzialmente all’esterno dell’unità immobiliare (motori dei condizionatori).
– Ripristino della destinazione d’uso originaria della singola unità immobiliare, dell’aspetto esteriore dell’edificio, così come risulta dal titolo originario;
– Ripristino e restituzione dell’unità immobiliare e/o edilizia alle sue caratteristiche originarie, mediante l’eliminazione degli elementi estranei e delle superfetazioni.
Interventi di RE – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA c.d. “Leggera” senza aumento di SUL – Superficie Utile Lorda, precedentemente soggetti a DIA quali:
– Demolizione e ricostruzione di solai, con quota diversa rispetto a quelle preesistenti, in assenza di incremento di Superficie Utile Lorda;
– Sostituzione di elementi verticali portanti dell’edificio, con altri aventi caratteristiche fisiche e strutturali diverse;
– Modifica del posizionamento, o nuovo inserimento, di elementi distributivi verticali;
– Cambio di destinazione d’uso, all’interno della stessa funzione, che non comportino aumento del carico urbanistico;
– Ristrutturazioni che consistono nella demolizione e ricostruzione dell’edificio con una forma diversa, ma con lo stesso volume (DL 21.6.2013 n. 69 convertito con L. 9.8.2013 n. 98 c.d. Decreto del Fare).
– Varianti ai permessi di costruire qualora si lascino inalterati i parametri urbanistici e le volumetrie, senza modificare la destinazione d’uso, la categoria edilizia e senza alterare la sagoma degli edifici sottoposti a vincoli (DL 133 del 12.09.2014, convertito con L.11.11.2014, n. 164 c.d. Sblocca Italia).